Privacy: in sala d'attesa possono chiamarmi per nome?
In campo sanitario numerose domande quotidianamente riguardano la privacy.
Il Garante per la protezione dei dati personali ne riceve numerose, del genere
- Chi è autorizzato a ritirare i referti degli esami e la cartella clinica?
- Come si chiama in ambulatorio il paziente in attesa in sala d'aspetto?
- Il medico può chiedere a un paziente se è sieropositivo?
Per rispondere a domande come queste è stato realizzato un opuscolo intitolato “Dalla parte del paziente. Privacy: le domande più frequenti” , con il quale il Garante offre le indicazioni necessarie perché alle persone che entrano in contatto con medici e infermieri e con le strutture sanitarie, sia per ricevere cure o prestazioni sanitarie sia per espletare pratiche burocratiche, vengano garantiti riservatezza e rispetto della loro dignità.
Il vademecum è scritto con linguaggio di facile comprensione e le domande sono suddivise in sette brevi capitoli: "Il paziente informato", "Informazioni sulla salute", "In attesa", "Telecamere e internet", "La salute dei dipendenti", "Hiv", "Sanità elettronica".
Una delle domande dell'opuscolo, che è disponibile online sul sito del Garante, è "Nelle sale d'aspetto in che modo il paziente deve essere avvisato del proprio turno?".
Le indicazioni sono diverse in base alla tipologia dell'ambulatorio: se ci si trova in una struttura sanitaria pubblica il nome del paziente non può essere pronunciato ad alta voce, ma bisogna ricorrere a un codice alfa-numerico; al contrario nello studio del proprio medico di famiglia o di uno specialista si può chiamare la persona direttamente per nome.
Un'altra domanda: "Se una persona viene portata al pronto soccorso o ricoverata, chi può avere notizie? Telefonando al pronto soccorso si possono ricevere informazioni sulla presenza di una persona o in uno dei reparti, ma solo se si è un parente, un convivente, un conoscente o personale volontario. Non si possono ricevere informazioni dettagliate sulle condizioni sanitarie del paziente. Questo naturalmente nei casi che l'interessato sia comunque d'accordo".
Alla domanda su chi è ritenuto autorizzato a ritirare i referti delle analisi oppure una cartella clinica, il Garante risponde: "I referti diagnostici, le cartelle cliniche, i risultati delle analisi e i certificati rilasciati dagli organismi sanitari possono essere consegnati in busta chiusa anche a persone diverse dai diretti interessati purché munite di delega scritta".
Si tratta in conclusione di uno strumento utile sia per gli utenti, che vedono così rispettata la propria privacy, sia per gli operatori sanitari ai quali consente di migliorare la qualità dei servizi proposti.